Mentre Torino e Milano si confrontano ad armi sguainate per essere designate ciascuna come sede Italiana del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti, occorre fare il punto sulla situazione in cui si trova oggi il sistema brevettuale unico.
Come noto, il nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria ha posto la necessità di creare un tribunale ad hoc, ossia il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), con competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei e di brevetti europei con effetto unitario (più semplicemente, “brevetto unitario”) mediante la sottoscrizione dell’Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti in data 27 febbraio 2013.
L’Italia risulta tra gli Stati Membri UE contraenti del suddetto accordo, ratificato con la L. 3 novembre 2016, n. 214 e in vigore con il D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 18 – entrato in vigore il 27 marzo 2019 – con l’effetto di coordinare le disposizioni del codice della proprietà industriale (CPI) con quelle dei Regolamenti (UE) 1527/2012 e 1260/2012.
Ad oggi, l’Accordo TUB non è ancora entrato in vigore in ragione dell’art. 89, che richiede sia la ratifica di almeno 13 Stati Membri, sia le ratifiche obbligatorie dei tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente alla relativa sottoscrizione, che, nell’anno 2012, erano Francia, Regno Unito e Germania.
Posto che la Germania non ha ancora validamente ratificato l’accordo TUB in quanto l’atto di ratifica tedesco è stato dichiarato nullo per vizio nella procedura di adozione – in particolare, mancato rispetto della maggioranza necessaria (due terzi dei membri del Bundestag) stabilita dalla Costituzione tedesca – con sentenza della Corte Federale tedesca del 20 marzo 2020 (si veda, a tal fine, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-020.html), ulteriori problematiche emergono sotto il profilo “Brexit”.
Difatti, nonostante l’avvenuta ratifica dell’Accordo TUB da parte del Regno Unito, il governo britannico ha recentemente manifestato la volontà di non voler partecipare al sistema del TUB con inevitabili ripercussioni sulla scelta della nuova sezione della Divisione Centrale del TUB, che attualmente è destinata proprio a Londra, ai sensi art. 7, par. 2 dell’Accordo TUB.
Pertanto, nell’eventualità che il recesso dall’Accordo da parte del Regno Unito venisse confermato, lo Stato Membro che dovrà ospitare la sede londinese dovrà essere scelto tra i Paesi con il maggior numero di brevetti europei nell’anno precedente la firma dell’Accordo.
Ebbene, secondo un recente studio del marzo 2020 condotto dal Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs presso il Parlamento Europeo, lo Stato Membro con il maggior numero di brevetti europei nel 2012 dopo il Regno Unito è l’Italia, con 190.000 brevetti.
Ciò nonostante, al fine di porre rimedio a questo “effetto Brexit” sul sistema del TUB, il recente documento tedesco “Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht”, pubblicato in data 10 giugno 2020, sul sito del Ministero della Giustizia tedesca, ha reso nota la volontà di proporre l’accorpamento, quantomeno temporaneo, delle competenze attribuite alla sezione londinese con la sezione di Monaco e la sede di Parigi.
Tale proposta non è priva di criticità e profili di incompatibilità con il rispetto dell’Accordo stesso, risultando, infatti, in contrasto con il disposto di cui all’art. 87 nella parte in cui disciplina la procedura di revisione dell’accordo stesso e le funzioni Comitato Amministrativo ivi indicato al fine di migliorare il funzionamento del tribunale: (i) il recesso unilaterale dall’Accordo da parte del Regno Unito comporterebbe una necessaria modifica dello stesso, previo accordo di tutti gli stati aderenti; (ii) l’attribuzione delle competenze della sezione londinese alla sede di Parigi ed alla sezione di Monaco rappresenterebbe, a tutti gli effetti, una modifica non concordata ed immediata dell’art. 7 dell’Accordo; infine, (iii) detta modifica dovrà essere altresì conforme con le disposizioni di cui all’art. 89 dell’Accordo e, per l’effetto, sarà ragionevole ubicare la sede della sezione della Divisione Centrale del TUB presso uno dei Paesi con il maggior numero di brevetti europei nell’anno precedente la firma dell’Accordo.
Dunque, in ragione del numero di brevetti europei in vigore nel nostro Paese nell’anno 2012, non vi sono dubbi che il Paese candidato ideale per ospitare la nuova sezione della Divisione Centrale del TUB sia proprio l’Italia.
Chi vincerà tra Torino e Milano?